In relazione ad articoli pubblicati sulla questione dei festivi infrasettimanali richiesti dagli agenti di Polizia Municipale, attese le molte imprecisioni contenute negli stessi, una nota redatta dal Dirigente del I Settore, Dott. Berardino Galeota specifica quanto segue:
In primis va precisato che viene impropriamente detto che il Comune non paga gli straordinari. Cio’ non è vero in quanto lo straordinario quando viene effettuato dagli Agenti di P.M. viene regolarmente e periodicamente liquidato nei limiti delle ore prestate.
La questione sollevata invece attiene alle ipotesi di giornata festiva infrasettimanale.
In termini semplici per consentire a tutti di essere edotti occorre sgombrare il campo da eventuali errori e spiegare le cose per il verso giusto:
- gli agenti di polizia municipale effettuano il loro orario di servizio su sei giorni settimanali articolato in turni, antimeridiani, pomeridiani o notturni e, per questo, percepiscono un’indennità di turno specificamente prevista dal CCNL con una maggiorazione oraria del 10% per turno antimeridiano e pomeridiano, del 30% per turno notturno o festivo e del 50% per turno festivo notturno;
- l’art. 22, 5^ comma del CCNL che disciplina il turno prevede espressamente che: “al personale turnista è corrisposta un’indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro”.
- quando nel corso della settimana cade una festività infrasettimanale (ad es. natale, capodanno, befana, 1 maggio ecc.) ai vigili urbani che prestano servizio viene erogata, secondo il contratto, l’indennità di turno maggiorata per il festivo del 30%.
- c’è un altro istituto disciplinato dall’art. 24 del CCNL 2000 che prevede per i dipendenti (che non fanno i turni) e che eccezionalmente vengano chiamati a prestare servizio nei giorni festivi infrasettimanali, la possibilità di fruire del riposo compensativo per le ore prestate oppure, la corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il giorno festivo.
Sono, quindi, due istituti diversi: le turnazioni ed il trattamento per lo straordinario festivo infrasettimanale.
Gli agenti di P.M. hanno prospettato la tesi che i due istituti, nell’ipotesi di festivo infrasettimanale, si possano cumulare, ma le norme non lo prevedono espressamente.
Secondo questa tesi allorquando gli agenti turnisti lavorano in un giorno festivo infrasettimanale dovrebbero percepire sia la maggiorazione dell’indennità di turno (di circa € 21,00 - che il Comune liquida regolarmente) che quella prevista per i dipendenti che vengono eccezionalmente chiamati a lavorare in giorno festivo infrasettimanale (di circa € 75,00).
La questione non riguarda soltanto il Comune di Altamura, ma investe tutti i circa ottomila Comuni italiani, atteso che, a fronte di queste rivendicazioni delle Organizzazioni Sindacali. il Ministero dell’Interno su richiesta di alcune Prefetture, il Ministero della Funzione Pubblica e l’ARAN ovverosia l’Agenzia per la contrattazione del pubblico impiego (che ha trattato e sottoscritto il CCNL di cui si parla) si sono espressi in maniera chiara decine di volte per la non cumulabilità delle due diverse indennità di turno e dello straordinario festivo infrasettimanale, in quanto hanno due finalità diverse.
Quindi le Istituzioni pubbliche deputate per legge ad esprimere autorevoli pareri in merito sono contrarie alle richieste degli Agenti di P.M..
Sono intervenute delle sentenze contrastanti sulla questione da parte di giudici del lavoro.
Esiste una sentenza di 2^ grado della Corte d’Appello di Lecce, che esaminando la questione ha confermato l’esclusione della cumulabilità con una chiara e determinata motivazione.
Da ultimo è intervenuta la recentissima sentenza della Cassazione sez. lavoro n.8458 del 9.4.2010, che ha esaminato approfonditamente le due norme del contratto collettivo del 2000 in questione stabilendo: ” Omissis….è stato rivendicato il compenso previsto dall’art.24 del contratto con riferimento al comma 2. Omissis… Le richiamante disposizioni negoziali vanno lette nel senso che al personale turnista che presti attività lavorativa in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, secondo le previsioni del turno di lavoro, spetta solo il compenso previsto dall’art.22, comma 5, secondo alinea (maggiorazione del 30% della retribuzione). Resta perciò escluso che nell’ipotesi considerata possa farsi riferimento al diverso istituto dello straordinario, che presuppone necessariamente il superamento dell’orario contrattuale di lavoro. Invero i primi tre commi dell’art. 24, prendendo in considerazione l’attività lavorativa prestata, in via eccezionale ovvero occasionale, in giorni non lavorativi, attività che comporta il superamento del limite orario settimanale, cosicché, proprio perché individua situazioni non ordinarie, non riguarda i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro che possono essere, conseguentemente, chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi (vedi comma 3 dell’art.24) sia nelle giornate festive, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predipsosizione dei predetti turni di lavoro…. Omissis……
Il Comune si è costituito in giudizio per esaminare in sede giudiziaria la questione controversa in seguito alla poca chiarezza del contratto ed anche alle direttive istituzionali (ARAN e Ministeri funzione pubblica e Interno) che hanno sempre espresso pareri negativi e della giurisprudenza consolidata in materia.
La controversia è tuttora pendente ma per nessuno dei giudizi vi è stata una sentenza di merito.
Alcuni agenti hanno chiesto ed ottenuto soltanto decreti ingiuntivi che sono stati opposti dall’Ente, su oltre trenta ricorsi è stata sempre respinta la provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi promossi, soltanto per uno un giudice del lavoro ha concesso la provvisoria esecuzione e si è provveduto alla liquidazione, salvo ripetizione all’esito della sentenza.
Non è corretto, pertanto, diffondere notizie fuorvianti come quelle riportate in alcuni articoli di stampa, per cercare di confondere le cose, in quanto quest’Amministrazione ha sempre prestato la massima attenzione alle problematiche degli Agenti di P.M. garantendo l’applicazione e la liquidazione di tutti gli istituti contrattuali previsti quali: l’indennità di vigilanza, il turno, la reperibilità, la produttività collettiva, lo straordinario e le altre indennità contrattuali, ovvero tutti gli istituti del salario accessorio gestibili con le risorse comunali.
La questione sollevata è invece di interpretazione del contratto nazionale per cui non è possibile addossare responsabilità a nessuno e restare nei limiti delle proprie determinazioni.
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