Sabato 19 Maggio 2012
   
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CANI: ORDINANZA PER I PROPRIETARI

mario stacca

 

 

Il Sindaco Mario Stacca ha firmato un'ordinanza inerente il divieto di abbandono di ''deiezioni canine'' sul suolo pubblico. Il comando di polizia municipale ha disposto servizi mirati per colpire i trasgressori. E' prevista una sanzione di 62 euro. Si invitano pertanto gli interessati a rispettare le norme contenute nell'ordinanza nonché a tenere puliti i luoghi pubblici, con l'obbligo di munirsi di idoneo attrezzo (paletta e sacchetto di plastica o altro) per la raccolta degli escrementi.

 

Si segnala anche che il legislatore nazionale, invece, ha regolamentato le norme relativamente a microchip, guinzaglio, museruola, ecc.. I proprietari di cani sono tenuti ad adempiere e pertanto si invitano gli stessi a prenderne visione.

 

Ecco il testo dell’Ordinanza

 

IL SINDACO

 

RILEVATO che sono intervenute numerose e reiterate segnalazioni da parte dei cittadini in merito ad abbandono delle “deiezioni solide” di animali sul suolo pubblico ed in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago con conseguenti rischi per la salute della popolazione ed in particolare per quella dei bambini;

CONSIDERATO che l’abbandono sul suolo pubblico degli stessi escrementi crea disagi per i pedoni e pregiudizio per il pubblico decoro comportando, altresì pericolo per eventuale insorgere di malattie;

RITENUTO opportuno e necessario intervenire al fine di garantire una maggiore igiene pubblica nonchè evitare inconvenienti ai pedoni ;

VISTO il R.D. N. 1265 DEL 27/07/1934 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”;

VISTA la Legge 14/08/1981 n. 281;

VISTA la Legge Regionale 03/04/1995 n. 12

VISTO l’art. 50 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo 18/8/2000 n. 267;

 

O R D I N A

 

Ai proprietari dei cani e alle persone temporaneamente incaricate della loro custodia di osservare il seguenti divieti:

  1. 1.E’ fatto obbligo di essere sempre muniti, durante la permanenza del cane sul suolo pubblico, di idoneo attrezzo (paletta e sacchetto di plastica o altro) per la raccolta degli escrementi dello stesso.
  2. 2.E’ fatto, altresì, obbligo di provvedere immediatamente alla completa pulizia e all’eliminazione degli escrementi, qualora l’animale abbia ad imbrattare il suolo pubblico.

 

L’inosservanza alle preindicate prescrizioni comporterà nei confronti dei trasgressori l’applicazione della sanzione pecuniaria pari a € 62,00 (doppio del minimo della sanzione edittale prevista dall’art. 114 dello Statuto Comunale prevista da € 30,99 a € 516,46 – art. 16 L. n. 689/’81).

 

D I S P O N E

 

Che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.altamura.ba.it) .

Il Comando di Polizia Municipale, il Servizio Veterinario ASL BA/3 e la Forza Pubblica in generale sono incaricati dell’osservanza della presente Ordinanza.La presente Ordinanza revoca e sostituisce “in toto” le precedenti Ordinanze n. 200 del 19/11/1999- n.217 del 06/11/1999 – N.49 del 07/05/2003.

Si rinvia all’Ordinanza Sindacale n.95 del 27/09/2007 attinente il divieto di condurre i cani all’interno di parchi pubblici, aree verdi ed in quelle appositamente attrezzate al gioco.

 

                                                                                    IL SINDACO

                                                                                                          Dott. Mario Stacca

 

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